Emergenza Covid-19
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Spostamenti da e verso San Marino nelle Regioni Italiane
Fatto salvo quanto previsto dallarticolo 6 del Decreto-Legge 26 febbraio 2021 n. 26, tenuto conto dellaggravamento della situazione sanitaria dovuta allaumento dei contagi, gli spostamenti da e verso la Repubblica di San Marino nelle regioni, provincie e comuni, in cui vigono misure restrittive di contenimento di un elevato alto rischio epidemiologico (c.d. zone rosse e arancioni), sono vietati salvo che per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute ovvero situazioni di necessità tramite autocertificazione. Sono comunque consentiti gli spostamenti per motivi di studio per lo svolgimento della didattica in presenza ove consentita.
Oltre alle motivazioni di cui ai commi 2 e 3, è ammessa la mobilità da e verso la Repubblica di San Marino nelle regioni, provincie e comuni limitrofi in cui vigono misure restrittive di contenimento del rischio epidemiologico (c.d. zone gialle).
CENE E PRANZI
Per tutta la durata del presente decreto - legge, sono vietati pranzi, cene e comunque ogni altra situazione similare che comporti il togliersi la mascherina allinterno dei domicili privati, tra persone non appartenenti allo stesso nucleo di conviventi, salvo esigenze di sostegno familiare o di ricongiungimento col coniuge/partner. Le forze dellordine sono autorizzate a verificare, anche su segnalazione, il rispetto di tale misura di contenimento.
GLI SPOSTAMENTI INTERNI NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
Gli spostamenti interni nella Repubblica di San Marino sono consentiti tra le ore 5:00 e le ore 22:00. Fuori da tale orario sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute ovvero situazioni di urgenza. Salvo che per i motivi di cui al presente comma, il rientro a domicilio, abitazione o residenza deve avvenire in ogni caso entro le ore 22.00.
DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLEPIDEMIA DA COVID-19
Per tutta la durata del presente decreto legge é fatto obbligo di indossare correttamente la mascherina, sia allaperto sia nei luoghi chiusi, ad esclusione dei casi in cui si sia da soli o insieme al proprio nucleo di conviventi. Non sono soggetti allobbligo i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con forme di disabilità non compatibili con luso continuativo della mascherina ed i soggetti che interagiscono con i predetti. Non è ammesso luso delle visiere-parafiato in plexiglass e delle mascherine in tessuto.
COPRIFUOCO
Gli spostamenti interni nella Repubblica di San Marino sono consentiti tra le ore 5:00 e le ore 22:00. Fuori da tale orario sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute ovvero situazioni di necessità.
CONFERENZE CONGRESSI O SIMILARI
Sono vietate le conferenze, i congressi, i meeting, i convegni o similari..
INIBITE LE FESTE ANCHE PRESSO I DOMICILI PRIVATI
È fortemente raccomandato evitare pranzi, cene, aperitivi e comunque ogni altra situazione che comporti laggregazione conviviale di più di quattro persone non appartenenti allo stesso nucleo di conviventi presso i domicili privati salvo esigenze di sostegno familiare.
TRASPORTI PRIVATI
Allinterno dei mezzi di trasporto privati al passeggero è vietato occupare il posto a fianco del conducente, a meno che entrambi i viaggiatori indossino la mascherina chirurgica oppure appartengano allo stesso nucleo di conviventi. Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, nel solo caso in cui i passeggeri non appartengano allo stesso nucleo di conviventi, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, possono venire trasportati, distanziati il più possibile, due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi individuali di sicurezza. In mancanza di dispositivi può venire trasportato un solo passeggero che occupi il posto posteriore opposto al conducente. Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri, nel solo caso in cui questi ultimi non appartengano allo stesso nucleo di conviventi, devono essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando luso di mascherine. Su ciclomotori e motocicli, qualora omologati per il trasporto di due individui, solo nel caso in cui stia viaggiando più di una persona, entrambi i soggetti devono indossare la mascherina, nel solo caso in cui non appartengano allo stesso nucleo di conviventi.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INGRESSO A SAN MARINO
DECRETO LEGGE 29 gennaio 2021 n.15
Lingresso nella Repubblica di San Marino, per coloro che provengano da paesi diversi da Italia e Città del Vaticano, o che abbiano soggiornato al di fuori di questi due paesi nei 14 giorni precedenti, è consentito a fronte della presentazione:
a) di apposito certificato di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2;
b) di apposito certificato che attesti la negatività al coronavirus, tramite sottoposizione a tampone molecolare non oltre 48 ore prima dellingresso e comunque in conformità ai protocolli sanitari in vigore nella Repubblica di San Marino.
I cittadini sammarinesi, i residenti e i soggiornanti in territorio sammarinese che rientrino nella Repubblica di San Marino da paesi diversi da Italia e Città del Vaticano, o che abbiano soggiornato al di fuori di questi due paesi nei 14 giorni antecedenti, hanno lobbligo di contattare prima del loro rientro il Centro Unico Prenotazioni dellISS, al fine di sottoporsi a tampone molecolare o antigenico entro le 48 ore dal proprio rientro con spese per lesecuzione degli accertamenti clinici a carico degli stessi. In alternativa, è consentito presentare al Laboratorio Analisi dellISS apposito certificato che attesti lavvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o la negatività al coronavirus, accertata tramite tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti lingresso in territorio nazionale e comunque in conformità ai protocolli sanitari in vigore nella Repubblica di San Marino. In attesa dellesito dei test, è fatto obbligo, per i rientranti, di mettersi in autoisolamento fiduciario. Nel caso in cui gli accertamenti diano esito positivo, i soggetti rientranti sono avviati allisolamento domiciliare. In caso di esito negativo, non incorrono in alcuna restrizione.
La mancata osservanza delle disposizioni di cui sopra, nonché il non rispetto delle prescrizioni relative a sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario, sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa pari a euro 1.000,00 (mille/00).
CONFINE DI STATO
Il 19 Maggio 2020 con l'ordinanza N.19/2020 viene disposta con decorrenza immediata la revoca dell'ordinanza n.17/2020 emessa in data 4 maggio 2020, la rimozione della segnaletica di chiusura e pertanto la riapertura degli accessi stradale.
NUMERI DI TELEFONO
Centrale Operativa Interforze 0549 888888
Dipartimento Affari Esteri per ogni problema riguardante cittadini all'estero +378 0549 882337
Protezione Civile per assistenza sul territorio 0549 883401 0549 883402
ISS per chiedere informazioni sanitarie 0549 994001 (tutti i gioni dalle 8 alle 18)
COLLEGAMENTI UTILI PER RIMANERE AGGIORNATI
Al seguente link è possibile reperire tutta le ordinanze, i comunicati e le informazioni utili per l'emergenza CoronaVirus.
Documenti allegati:

DECRETO LEGGE 26 novembre 2020 n.206

DECRETO LEGGE 17 dicembre 2020 n.219

AUTOCERTIFICAZIONE

DECRETO LEGGE 26 febbraio 2021 n.26

DECRETO LEGGE 27 febbraio 2021 n.46