CORONAVIRUS

Emergenza Covid-19

PAGINA AGGIORNATA AL DECRETO – LEGGE 21 gennaio 2022 n.6
 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INGRESSO A SAN MARINO E MOBILITÀ
L’ingresso nella Repubblica di San Marino, per coloro che provengano da Paesi diversi da Italia e Città del Vaticano, o che abbiano soggiornato al di fuori di questi due Paesi nei 14 giorni precedenti, è consentito a fronte della presentazione: Gennaio 2022 Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino – Parte Ufficiale Doc. III.6 
a) di apposito certificato di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, o di certificato di avvenuta guarigione dal SARS-CoV-2 avvenuta entro i 6 mesi precedenti. Tale certificato può essere sia in forma cartacea, sia in formato elettronico; 
b) di apposito certificato che attesti la negatività al coronavirus, tramite sottoposizione a tampone molecolare o antigenico non oltre 48 ore prima dell’ingresso e comunque in conformità ai protocolli sanitari in vigore nella Repubblica di San Marino. 
È considerato valido l’eventuale tampone molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti all’ingresso nel territorio della Repubblica italiana per coloro che non rientrino nella fattispecie di cui alla precedente lettera 
Gli spostamenti da e verso la Repubblica di San Marino nelle regioni, province e comuni, in cui vigono misure restrittive di contenimento di un elevato rischio epidemiologico afferenti alle c.d. zone rosse e arancioni, sono vietati salvo che per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute ovvero situazioni di necessità tramite autocertificazione. Sono comunque consentiti gli spostamenti per motivi di studio per lo svolgimento della didattica in presenza ove consentita. 
È ammessa la mobilità da e verso la Repubblica di San Marino nelle regioni, province e comuni in cui vigono misure restrittive di contenimento del rischio epidemiologico afferenti alle c.d. zone gialle o alle c.d. zone bianche. 
 
DISPOSIZIONI GENERALI
Le disposizioni di cui al presente decreto – legge, ove non diversamente disposto nei successivi articoli, si applicano a far data dalle ore 05.00 di lunedì 17 gennaio 2022 e fino alla fine dell’emergenza sanitaria. 
La durata dello stato di emergenza sanitaria è prorogata fino al 30 aprile 2022. 
È fatto obbligo ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) di non uscire di casa e contattare telefonicamente il proprio medico curante. 
L’accesso a supermercati, discount di alimentari e punti vendita di generi alimentari è consentito unicamente in forma individuale salvo casi di necessità dovuti a motivi assistenziali. Gli accessi possono essere monitorati dai Corpi di Polizia attraverso controlli a campione, anche al fine di evitare la formazione di file di persone fuori dai punti vendita. 
Alla luce dei continui aggiornamenti circa i protocolli da applicare in ordine alle modalità per decretare la durata e la modalità con cui viene stabilita la fine dei periodi di quarantena e isolamenti domiciliari, con apposite circolari l’ISS, rese pubbliche sul sito internet, determina tali durate e modalità. Tali circolari vanno inviate tempestivamente ai Corpi di Polizia per il corretto svolgimento dei controlli.
 
UTILIZZO DELLA MASCHERINA NEI LUOGHI CHIUSI APERTI AL PUBBLICO E ALL’APERTO
È fatto obbligo di indossare correttamente la mascherina nei luoghi chiusi aperti al pubblico, sia per gli utenti sia per gli operatori, ad esclusione dei casi in cui: 
a) siano previste misure differenti stabilite con protocolli validati dall’ISS; 
b) il soggetto sia solo. 
All’aperto, è fatto obbligo di indossare correttamente la mascherina: 
a) in caso di eventi e manifestazioni, inclusi i mercatini zonali. In questo caso, gli organizzatori sono tenuti a segnalare tale obbligo tramite apposita cartellonistica agli ingressi; 
b) ogni qualvolta non sia possibile mantenere un distanziamento interpersonale di almeno 1,5 metri. 
È fatto obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2: 
a) sui mezzi di trasporto pubblico ivi inclusi il trasporto scolastico per i maggiori di anni 12, i taxi e i noleggi con conducente. Per i minori di anni 12 rimane vigente l’obbligo di indossare correttamente la mascherina chirurgica; 
b) nei luoghi chiusi, inclusi i posti di lavoro pubblici e privati, in cui non sia possibile garantire posti a sedere per tutti i presenti e comunque ogni qualvolta non sia possibile mantenere un distanziamento interpersonale di almeno 1,5 metri (incluse sale giochi e sale da bowling); 
c) a tutti gli operatori a contatto con il pubblico dei supermercati e delle attività di vendita di generi alimentari, anche per animali, e delle attività di somministrazione di cibi e bevande; 
d) a tutti gli operatori delle forze di polizia durante l’espletamento delle proprie attività di controllo fuori sede. 
Non sono soggetti all’obbligo di cui ai commi 1, 2 e 3: 
a) i bambini al di sotto dei sei anni; 
b) i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ed i soggetti che interagiscono con i predetti nel caso in cui l’utilizzo della mascherina impedisca l’interazione in relazione alla disabilità. 
Ogni attività aperta al pubblico ha l’obbligo di far osservare l’utilizzo corretto dei dispositivi di protezione. Gennaio 2022 Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino – Parte Ufficiale Doc. III.6 
È sempre caldamente consigliato l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’aperto.
Non sono considerati dispositivi di protezione delle vie respiratorie le visiere parafiato in plexiglass.
 
ULTERIORI MISURE PER IL CONTENIMENTO DEGLI ASSEMBRAMENTI E PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO
Ogni locale chiuso aperto al pubblico ha l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, tale da assicurare il mantenimento di almeno 1,5 metri di distanza interpersonale e costante. 
Le medie e grandi strutture, così come definite all’articolo 23 della Legge 26 luglio 2010 n.130, hanno l’obbligo di indicare il numero massimo della capienza all’interno della propria struttura nonché l’obbligo di prevedere controlli all’ingresso attraverso personale appositamente dedicato, per verificare il rispetto della capienza indicata quantificata in massimo 1 persona ogni 15 metri quadrati di superficie di vendita. 
È fatto obbligo di ridurre la capienza massima degli ascensori, apponendo all’esterno degli stessi appositi cartelli che indichino la capienza massima, al fine di garantire il distanziamento di almeno un metro costante tra gli utilizzatori. 
Nelle abitazioni private sono vivamente sconsigliati gli assembramenti e sono vietati eventi e feste da ballo. Nei luoghi chiusi aperti al pubblico e all’aperto sono vietati assembramenti e feste da ballo. 
Per i mercati tradizionali ed i mercati tipici o specializzati così come definiti dall’articolo 44 della Legge 26 luglio 2010 n.130, è data facoltà alle Giunte di Castello, nelle proprie competenze, di emanare appositi provvedimenti finalizzati alla corretta organizzazione dell’area, nel rispetto dei protocolli sanitari definiti dal Dipartimento Prevenzione dell’ISS. 
 
DOCUMENTAZIONE SANITARIA
Sono riconosciuti come documenti atti alla verifica della certificazione sanitaria:
a) il San Marino Digital Covid Certificate (SMDCC) di cui al Decreto – Legge 16 giugno 2021 n. 109 già disponibile all’interno del Fascicolo Sanitario Elettronico, o equivalente EU Digital COVID Certificate (EUDCC), verificabile tramite l'apposita applicazione gratuita COVerifica19.SM;
b) la Carta di Vaccinazione AntiCovid-19 di cui all’articolo 16 e all’Allegato 2 del Decreto – Legge 31 dicembre 2021 n.215 recante data di avvenuta vaccinazione terminata non oltre i 270 giorni precedenti;
c) il certificato di avvenuta vaccinazione, anche in forma cartacea, in lingua italiana o inglese, da cui risulti che la vaccinazione è terminata non oltre i 270 giorni precedenti;
d) il certificato con esito negativo ad un test di tampone antigenico rapido o molecolare effettuato presso l’ISS, presso le farmacie o presso strutture sanitarie autorizzate, nell’arco delle ultime 48 (quarantotto) ore per il test antigenico rapido o delle 72 (settantadue) ore per il test molecolare; e) il certificato medico di avvenuta guarigione da COVID-19 intervenuta nei 180 giorni precedenti
 
DOCUMENTAZIONE SANITARIA RAFFORZATA
Sono riconosciuti come documenti atti alla verifica della certificazione sanitaria rafforzata: 
a) il San Marino Digital Covid Certificate (SMDCC) valido di cui al Decreto – Legge 16 giugno 2021 n. 109 già disponibile all’interno del Fascicolo Sanitario Elettronico, o equivalente EU Digital COVID Certificate (EUDCC), verificabile tramite l’apposita applicazione gratuita COVerifica19.SM, nella sua versione rafforzata. Tale documentazione, a partire dal 1 febbraio 2022 ha una validità massima di 180 giorni; 
b) il certificato di avvenuta vaccinazione, anche in forma cartacea, in lingua italiana o inglese, da cui risulti che la vaccinazione è terminata non oltre i 180 giorni precedenti; 
c) il certificato medico di avvenuta guarigione da COVID-19 intervenuta nei 180 giorni precedenti
 
 
ATTIVITÀ ECONOMICHE CON SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AL PUBBLICO
L’accesso alle attività economiche di somministrazione di alimenti e bevande quali bar, ristoranti, mense, bed & breakfast, agriturismi, hotel e strutture ricettive in genere, è consentito unicamente agli avventori in possesso di uno dei seguenti documenti in corso di validità: 
a) dal 17 gennaio 2022 al 30 gennaio 2022, attraverso la presentazione di uno dei documenti di cui all’articolo 6; 
b) a far data dal 31 gennaio 2022 e fino al realizzarsi delle condizioni di cui all’articolo 8, attraverso la presentazione di uno dei documenti di cui all’articolo 5.
Ad integrazione delle disposizioni di cui al comma 1, nelle attività economiche con somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è obbligatorio indossare la mascherina all’entrata, all’uscita, durante ogni spostamento interno, rispettando in questi contesti il distanziamento interpersonale non inferiore a 1,5 metri. Durante la sosta in fila per accedere al servizio mensa, è altresì obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di almeno 1,5 metri all’interno e all’esterno della sala mensa. 
Ad integrazione delle disposizioni di cui al comma 1, nei locali al chiuso aperti al pubblico ove sia prevista la somministrazione di cibi e bevande, al tavolo possono essere serviti unicamente i clienti che, in base all’applicazione del distanziamento di almeno 1 metro tra tavoli adiacenti, trovano posto all’interno o all’esterno dei locali. A far data dal 31 gennaio 2022 e fino al realizzarsi delle condizioni di cui all’articolo 8, gli avventori possono sedersi al tavolo in un numero massimo, per ciascun tavolo e tenuto conto del distanziamento, di sei persone. Tale numero è derogabile nel caso in cui tutti i soggetti facciano parte del medesimo nucleo di conviventi. 
Resta consentita la consumazione al bancone nel rispetto, oltre alle indicazioni di cui al comma 1, del distanziamento interpersonale di 1,5 metri. 
Ogni locale aperto al pubblico ove sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande ha altresì l’obbligo di: 
a) mettere a disposizione di clienti e personale, distributori di igienizzante idroalcolico per le mani; 
b) curare l’igiene degli spazi comuni (locali igienici e di servizio, tavoli e sedie ecc.); 
c) esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo; 
d) garantire che in ogni tavolo vengano consegnati solo oggetti e alimenti che non siano stati consegnati in altri tavoli (come ad esempio noccioline, patatine, condimenti, formaggio grattugiato); 
e) garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo. 
L’utilizzo dei servizi igienici all’interno delle attività di cui al presente articolo, è consentito unicamente ai soggetti in possesso di uno dei documenti, secondo le scansioni temporali, di cui al comma 1. 
Gli avventori che usufruiscono del servizio di asporto nel rispetto del corretto utilizzo della mascherina FFP2, o chirurgica per i minori di 12 anni, e del mantenimento del distanziamento interpersonale di 1,5 metri, così come gli avventori che accedono alle attività economiche ove è prevista la somministrazione di alimenti e bevande serviti al tavolo posto all’esterno delle stesse in base all’applicazione del distanziamento di 1 metro a livello interpersonale e di 1,5 metri tra tavoli adiacenti, devono essere in possesso della sola mascherina FFP2 dai 12 anni o chirurgica per i minori di 12 anni. 8. Sono da ritenersi esonerati dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1 i fornitori di beni e/o servizi delle attività economiche di cui al comma 1, nel rispetto del corretto utilizzo della mascherina e del mantenimento del distanziamento interpersonale di 1,5 metri.
 
 
 
NUMERI DI TELEFONO
Centrale Operativa Interforze 0549 888888
Dipartimento Affari Esteri per ogni problema riguardante cittadini all'estero +378 0549 882337
Protezione Civile per assistenza sul territorio 0549 883401 0549 883402
ISS per chiedere informazioni sanitarie 0549 994001 (tutti i gioni dalle 8 alle 18)
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